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Durc concesso anche in presenza di debiti con l’Inps
11/05/2010


Ok al rilascio del documento se l’irregolarità contributiva riguarda l’impresa obbligata in solido 


11/05/2010 - Ha diritto a ricevere il Durc l’azienda in regola con i versamenti contributivi a favore dei propri dipendenti anche nel caso in cui sia accertata una posizione debitoria verso l’Inps dovuta non a negligenza, ma alla responsabilità solidale verso un’altra azienda con la quale esista un rapporto di appalto o subappalto.

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Lo ha chiarito l’Inps con il messaggio 12091/2010 del 4 maggio scorso. Come unica precauzione, però, l’istituto previdenziale dovrà annotare l’esistenza di un obbligo solidale, precisando nome dell'altra azienda, numero di posizione, importo dei contributi dovuti e sanzioni civili maturate fino alla data del rilascio del Durc.
 
La precisazione dell’Inps si somma all’interpello 3/2010 del Ministero del Lavoro che, sulla stessa lunghezza d’onda, ha affermato che i debiti di un’impresa non pregiudicano l’ottenimento della regolarità contributiva da parte di un’altra azienda che, con la prima, è solidalmente responsabile.
 
Il Durc, infatti, è riconducibile all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa richiedente e gli enti interessati.
 
Appaltatore e subappaltatore sono obbligati in solido al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, al versamento dei contributi previdenziali e obbligatori per infortuni e malattie professionali, nonché alla corresponsione delle somme dovute per sanzioni civili e interessi sui debiti previdenziali e fiscali.
 
L’esistenza di un debito, dovuto ad obbligazione solidale con un’altra impresa, non può quindi precludere il rilascio del Durc nei confronti dell’azienda che è chiamata ad estinguere il debito solo in virtù del rapporto di obbligazione in solido.

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